NUOVE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA LUXELT
Grazie alla collaborazione con il nostro nuovo Studio Legale, abbiamo il piacere di informare i nostri clienti che abbiamo redatto le nuove condizioni generali di fornitura che verranno inviate nei prossimi giorni a mezzo PEC. Per tutti i nuovi clienti verranno allegate all'offerta o prima della sottoscrizione dell'ordine.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) Conclusione del contratto. Il contratto di acquisto dei beni si intenderà concluso con la trasmissione a Luxelt S.r.l., da parte del Cliente, tramite fax o e-mail, della presente offerta firmata su ogni pagina per accettazione. In caso di mancata accettazione con tali modalità entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell’offerta, quest’ultima perderà ogni validità. Dopo l’invio dell’offerta firmata per accettazione non sarà più possibile apportarvi modifiche.
2) Natura del contratto. Il contratto è da considerarsi una compravendita, pertanto lo stesso è disciplinato, per quanto qui non previsto, dalle norme di legge in materia di compravendita.
3) Modalità e tempi di consegna. Le modalità e i tempi di consegna sono quelli indicati nell’offerta. I tempi di consegna indicati nell’offerta sono da considerarsi indicativi e non vincolanti. Gli stessi potrebbero subire variazioni a seguito di problematiche impreviste legate alla produzione e/o al trasporto. In tali ipotesi Luxelt S.r.l. comunicherà la circostanza al Cliente concordando la nuova data di consegna, senza che il Cliente stesso possa avanzare contestazioni qualora questa non superi di 90 giorni il termine originariamente previsto.
4) Prezzi e pagamenti. Il prezzo e le modalità di pagamento sono quello indicati nell’offerta.
5) Garanzia. Eventuali vizi o difetti dei beni dovranno essere denunciati per iscritto a LUXELT S.r.l. entro e non oltre 8 giorni dalla consegna se evidenti, oppure entro 8 giorni dalla scoperta. LUXELT S.r.l. si riserva di ogni adeguata verifica sui beni consegnati, ed in caso di effettivo riscontro di eventuali vizi o difetti, sarà obbligata unicamente all’eliminazione degli stessi, con esclusione di ogni diritto in capo al Cliente di risoluzione del contratto e/o di riduzione del prezzo e/o di risarcimento di ogni danno, diretto o indiretto, derivante dall’impiego dei beni, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1492 e1494 c.c., salvo i casi di dolo o colpa grave. La garanzia è valida per il termine massimo di 12 mesi dalla consegna dei beni, pertanto oltre tale termine Luxelt S.r.l. non sarà responsabile dei vizi o difetti riscontrati dal Cliente. Qualora tuttavia il Cliente sia convenuto per l’esecuzione del contratto, la garanzia può sempre essere fatta valere purché il vizio sia stato denunciato entro 8 giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna. Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i vizi o difetti derivanti da utilizzo improprio o negligente, dal logorio del normale uso o da manutenzioni, riparazioni o sostituzioni effettuate da soggetti terzi.
6) Solve et repete. Ai sensi dell’art. 1462 c.c., eventuali contestazioni sui beni consegnati non autorizzano il Cliente ad evitare, sospendere, o ritardare il pagamento del prezzo.
7) Riserva di proprietà. Salvo il caso in cui i beni siano già stati trasformati e/o incorporati in altri beni di proprietà del Cliente o di terzi, nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato, in tutto o in parte, dopo la consegna, i beni consegnati restano di proprietà di Luxelt S.r.l. fino all’avvenuto integrale pagamento prezzo, ed il Cliente è costituito depositario responsabile della loro conservazione.
8) Clausola risolutiva espressa. Fatti salvi gli ordinari rimedi in tema di risoluzione per inadempimento, costituisce motivo di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., il mancato pagamento, anche parziale, del prezzo dei beni venduti entro 30 giorni dal termine concordato, salvo il risarcimento del danno.
9) Clausola penale. Qualora la merce pronta per la consegna non venga ritirata o presa in consegna per fatto del Cliente, quest’ultimo, oltre al pagamento del prezzo, sarà tenuto al pagamento a titolo di penale per il ritardo di una somma pari al 2% del corrispettivo, a partire dalla quarta settimana di ritardo e per ogni ulteriore settimana, sino ad un massimo del 20% del valore della fornitura, fatta salva la risarcibilità di ogni danno ulteriore e ferma la facoltà di cui all’art. che precede.
10) Foro competente. Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di Lecco.